La cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge 381/91.
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
La cooperativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell’art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l’attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.
La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.
Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).